Smaltimento – Cremazione e sepoltura di animali da compagnia: sintesi della normativa vigente

La legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto

JUST DO .IT ,   22 dicembre 2013
Tutti noi che godiamo della compagnia di un animale, siamo tenuti al rispetto di alcune normative. Fra queste c’è anche quella che regolamenta il triste momento della morte del nostro amico a quattro zampe. La legge, infatti, impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2005, art. 4, che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00). L’attuale legislazione definisce “animali da compagnia” quegli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall’uomo per scopi diversi dall’allevamento e da esso non consumata, e ne stabilisce le norme per tutto ciò che riguarda l’ultimo viaggio delle spoglie dei nostri amici. Per adempiere a quest’obbligo sancito dalla legge, esistono due possibilità: la cremazione e la sepoltura.
LA CREMAZIONE
Per seguire questa pratica è necessario trasportare il corpo dell’animale fino ad un centro di cremazione. Sono presenti, su tutto il territorio nazionale italiano, strutture specializzate munite di appositi mezzi per il trasporto delle salme. Nessuna particolare norma igienico-sanitaria è prevista per il trasporto della salma da parte dei privati. Si ritiene legittimo quindi, considerare ancora attuale la linea guida del precedente Regolamento CE 1774/02 che imponeva, come unico obbligo, un certificato sanitario, nel caso di decesso per malattia o eutanasia, redatto da un veterinario, attestante la non contagiosità della malattia stessa. Una copia di tale certificato deve essere conservata per almeno 2 anni. Pur non essendo obbligatorio, si consiglia fortemente l’utilizzo di un apposito sacco porta salma monouso, anche nel caso di trasporto privato.
Esistono due tipi di cremazione: quella collettiva e quella singola. La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, ha l’enorme svantaggio di non poter diversificare le ceneri risultanti. È così negata la possibilità di ricevere, per disperdere o conservare, i resti del nostro amico deceduto. Chi sente questa esigenza, deve però ricordare che esiste la possibilità di effettuare cremazioni singole accordandosi direttamente con i gestori degli impianti, oppure rivolgendosi a quegli impianti specifici ubicati, o in qualche modo collegati, ai cimiteri per animali.
La normativa europea non fornisce nessuna indicazione sullo smaltimento delle ceneri risultanti.  È quindi possibile la dispersione delle ceneri, nel rispetto della legge, o la loro conservazione in un apposito contenitore denominato “urna cineraria”. L’urna cineraria può essere sotterrata o conservata, anche al di fuori di un cimitero. La conservazione è consentita in contenitori di qualunque forma e dimensione, purché adatti a contenere le ceneri ed evitarne un’involontaria dispersione. A tale scopo, l’urna cineraria deve essere sigillata, ma non richiede una chiusura a tenuta stagna.  È consentita anche la sepoltura dell’urna. In questo caso l’urna stessa deve essere di materiale biodegradabile (in analogia con quanto previsto per l’inumazione di feretri); ad esempio: legno, cellulosa e cartone, con spessori minimi, proprio per facilitarne la naturale decomposizione a contatto con il terreno. Non essendo soggetto a restrizioni, anche lo spostamento delle ceneri può essere effettuato da chiunque, anche da un privato cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto. L’unica ragionevole eccezione è rappresentata dal caso di ceneri contaminate radioattivamente.
LA SEPOLTURA
Il regolamento della Comunità Europea deroga ai singoli stati membri la facoltà di permettere l’interro degli animali da compagnia deceduti. È quindi consentita la sepoltura nei cimiteri per animali legalmente autorizzati (presenti su tutto il territorio nazionale), ed è attualmente consentito il sotterramento in aree private, in attesa dell’emanazione di linee guida ministeriali.  Due sono le regole fondamentali per la sepoltura in terreni privati: la prima, e la più importante, impone l’obbligo di accertare preventivamente che nel terreno non siano presenti falde acquifere, onde scongiurare il pericolo d’inquinamento delle stesse. La seconda, autorizza l’interro della salma soltanto nel terreno di proprietà del detentore o proprietario dell’animale o in altro terreno privato, ma con il consenso del proprietario del terreno stesso. È vietata quindi, la sepoltura in terreni comunali, statali, di demanio o pubblici. In alternativa, è possibile l’inumazione in un cimitero per animali. In quest’ultimo caso è necessaria la certificazione di un medico veterinario che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffusive della specie. Il feretro (bara), di qualunque tipo esso sia (inteso come cassa, contenitore o sacco), deve essere di materiale biodegradabile, al fine di favorirne la decomposizione. Sono, pertanto vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile. Non esiste nessuna restrizione per quanto riguarda la decorazione delle tombe. Anche i cimiteri per animali, come quelli per umani, sono sottoposti alla vigilanza comunale.
Il Ministero della Salute ha previsto che siano le singole regioni a fissare eventuali criteri particolari per il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo. Vi invitiamo, pertanto, a contattare il servizio veterinario della zona di residenza (Ufficio Comunale preposto e/o servizio veterinario A.S.L.) per informazioni dettagliate in merito.
I DOCUMENTI
La normativa che regola la cremazione e la sepoltura di animali d’affezione, in Italia, è determinata a livello comunale. La documentazione richiesta varia quindi da comune a comune. Nella maggioranza dei casi, i documenti richiesti sono:
– All’atto del conferimento dell’animale alla struttura che effettuerà la cremazione:
  • Documento d’identità del proprietario dell’animale; 
  • Codice fiscale del proprietario dell’animale. 

L’impianto che effettua la cremazione ha l’obbligo di rilasciare certificazione dell’operazione svolta (certificato di smaltimento carcassa).
Se l’animale era iscritto all’anagrafe specifica, è necessario comunicarne il decesso, per consentirne la cancellazione dai registri dell’anagrafe stessa, entro un periodo stabilito dal comune di residenza (che varia tra i 3 e i 15 giorni), presentando:

  • Documento d’identità del proprietario dell’animale;
  • Modulo di decesso messo a disposizione dal comune di residenza del proprietario;
  • Certificato di smaltimento della carcassa rilasciato dall’impianto che ha effettuato la cremazione o equivalente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) o, nel caso d’inumazione, certificato di morte redatto da un qualsiasi medico veterinario iscritto all’Ordine;
  • Richiesta solo da alcuni comuni: dichiarazione in autocertificazione che l’animale morto non ha provocato o subito lesioni a/da persone o animali.
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